Art. 29. Riscossione (TARI)
1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dai contribuenti a seguito della formazione e approvazione da parte del Funzionario Responsabile del ruolo relativo all’anno di riferimento.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, i modelli di pagamento precompilati, conformi ai sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell’art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i., secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV), fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione, dei
modelli e dell’avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a richiedere il rilascio del modello per versare l’imposta dovuta.
3. Il versamento della TARI per l’anno cui si riferisce la tassazione è effettuato in 4 rate trimestrali con scadenze stabilite annualmente in occasione dell’approvazione del ruolo da parte del Funzionario Responsabile della tassa.
4. E’ in facoltà del contribuente effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del 16
giugno dell’anno cui si riferisce la tassazione.
5. Le scadenze e il numero delle rate possono comunque essere modificate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
6. I modelli di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale dei soggetti passivi, o altro recapito segnalato dagli stessi, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria.
7. In occasione dell’invio del modello per il pagamento della 1^ rata il contribuente riceverà avviso nel quale saranno evidenziati l’ubicazione, la destinazione e la superficie dei locali o aree soggetti alla tassa, le tariffe applicate, gli importi da versare, nonché i termini e le modalità di versamento.
8. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori all’importo stabilito annualmente con atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale.